Dott. Enrico Nesti

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Enrico Nesti

Dottore Commercialista  - Revisore Contabile

 

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PILLOLE FISCALI

Ritenuta sui pagamenti per gli interventi del 36% e 55%:   quando deve essere applicata e come.

 L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n.  94288/2010 ha specificato gli interventi per i quali deve essere applicata la ritenuta di acconto del 10%. Con la Circolare n. 40/E del 28.07.2010 invece, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta del 10% che, si ricorda,  deve essere effettuata da banche o Poste Italiane SPA sui bonifici eseguiti a partire del 1° luglio 2010 per le operazioni di ristrutturazione del 36% e gli interventi di risparmio energetico (55%). I chiarimenti indicano, come soluzione semplificativa, di operare la ritenuta d'acconto sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA forfettariamente del 20%, indipendentemente dall'aliquota IVA effettivamente applicata in fattura. Nel caso in cui il cliente della prestazione sia un condominio sulla fattura emessa non dovrà essere applicata, per i citati interventi, la ritenuta del 4%, ma solo quella del 10% all'atto del pagamento in banca o posta.

              Slittano al 20 agosto i versamenti

Anche quest’anno arriva la proroga di Ferragosto. È stato infatti firmato il 27 luglio 2010 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sposta al 20 agosto gli adempimenti e i pagamenti fiscali e previdenziali con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma, invece, la scadenza del 5 agosto per i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

           Rimborso Irap per i piccoli imprenditori

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 24 giugno 2010, che ha riconosciuto la possibilità di non versare l’Irap per un elettricista, ha aperto la strada all’ipotesi di esclusione dall’Irap per tutti i piccoli imprenditori. Da qui la necessità di compiere una serie di valutazioni circa la convenienza ad attivare una procedura di rimborso per l'imposta pagata negli ultimi 48 mesi. Se si decide di chiedere il rimborso, sussistendo i requisiti di mancanza di autonoma organizzazione, occorre preparare una istanza di rimborso da inviare all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. 


La Cassazione conferma la sanzione per i versamenti spezzettati al fine di aggirare le norme antiriciclaggio.
 La Corte di cassazione con la sentenza n. 15103 del 22 giugno si è pronunciata sull'opposizione a una sanzione amministrativa comminata dal ministero dell'Economia a carico degli acquirenti di un immobile per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante e, comunque, effettuato senza l'intervento di intermediari abilitati, in violazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 197/1991.
La Cassazione ha confermato l'illiceità dei pagamenti frazionati.
Fonte: Fisco Oggi

Rilevanza processuale del PVC

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11206 del 7 maggio 2010, ha stabilito che il PVC della Guardia di Finanza, una volta acquisito in sede processuale, può essere utilizzato ai fini processuali a fondamento della ricostruzione del volume di affari dell'azienda.

Nella sentenza citata l'Agenzia delle Entrate aveva determinato il volume di affari di una società sulla base del processo verbale di constatazione, procedendo poi un avviso di rettifica IVA, contro il quale la società aveva presentato ricorso.

Proroga versamenti Unico

Il presidente del Consiglio ha varato il decreto che sposta le date dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, originariamente stabiliti entro il 16.06.2010. La proroga, che riguarda solo i soggetti che applicano gli studi di settore, stabilisce che i versamenti possono essere effettuati: entro il 6.07.2010 senza alcuna maggiorazione; dal 07.07.2010 al 05.08.2010 con la maggiorazione di 0,40%.

Ultimi chiarimenti sui modelli INTRASTAT

L'Agenazia delle Entrate con la Circolare 18 marzo 2010, n. 14 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione degli elenchi Intrastat. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che: a) non sono punibili i ritardi relativi alla presentazione degli elenchi Intrastat del mese di gennaio 2010; b) non saranno erogate sanzioni per l'irregolare assolvimento degli obblighi IVA nelle operazioni effettuate con fornitori esteri dal primo gennaio 2010 al 19 febbraio 2010.

I verbali senza l’indicazione delle ispezioni non causano la nullità dell’accertamento

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3569 del 2010, i verbali di verifica che non indicano le ispezioni e le rilevazioni effettuate non costituiscono causa di nullità del successivo accertamento, ma possono rilevare per mettere in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze acquisite a seguito delle investigazioni dei verbalizzanti.
Fonte: Il Sole 24 Ore

Versamento della tassa libri sociali

Entro il 16 marzo 2010 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’articolo 2215 del codice civile.

L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001. Sono tenuti al versamento le società di capitali (Spa, Sapa e Srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la circolare n. 108/E del 3 maggio 1996).

Detraibili le spese di iscrizione al dottorato di ricerca

 L'Agenzia delle Entrate si è espressa con Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11 in merito alla possibilità di detrazione del 19% dall'IRPEF per le spese di iscrizione a un dottorato di ricerca. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il dottorato di ricerca, essendo un titolo che si consegue dopo uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario, può essere considerato come un vero e proprio corso di istruzione universitaria e quindi beneficia della detrazione IRPEF del 19%.

Detrazione del 36%: su tutte le parti comuni del condominio.

L'Agenzia delle Entrate, con parere n. 2010/8934 del 3 febbraio 2010 (pubblicato sul sito www.anaci.it), ha confermato l'applicabilità della detrazione fiscale del 36% per gli interventi di recupero edilizio eseguiti su tutte le parti comuni condominiali. Nello specifico, l'Agenzia ha precisato che l'agevolazione trova applicazione non solo sulle parti comuni indicate al numero 1) del suddetto art. 1117 del codice civile (ad esempio tetti, scale, portoni, androni e cortili) ma anche su quelle indicate:

  • al numero 2), che cita i locali per i servizi in comune (portineria, locale caldaia, etc.);
  • al numero 3), che cita gli impianti (ascensori, tubature, impianto elettrico, etc.).

Società di persone e associazioni:  utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute del socio

Con Circolare 23 dicembre 2009 n.56 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società di persone e le associazioni professionali possono utilizzare in compensazione le ritenute alla fonte IRPEF per la parte residua, una volta operato lo scomputo dal debito IRPEF dei soci o associati. Tuttavia, per l'utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute, è necessario l'espresso assenso del socio o associato attraverso un atto a rilevanza giuridica con data certa (ad esempio, una scrittura privata autentica) o espresso nell'atto costitutivo. La Risoluzione 11 febbraio 2010, n. 6, dell'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6830" che le società di persone, le imprese familiari, gli studi associati e gli altri soggetti di cui all'art. 5, TUIR, possono utilizzare per procedere alla compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi utilizzando il credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci.

Ravvedimento operoso meno caro: interessi legali all’1%

L’Amministrazione Finanziaria  con una disposizione contenuta nell’articolo 1, del Decreto del Ministero dell’Economia del 4 Dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 291 del 15 Dicembre 2009, ha ridotto di due punti percentuali la misura degli interessi legali, portandola dall’attuale 3 per cento all’1 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Tale disposizione renderà pertanto meno oneroso la regolarizzazione di omessi versamenti tramite la procedura del ravvedimento operoso.

Cassazione: pagamenti con cassa negativa

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24509, depositata il 20 novembre 2009 ha stabilito che in caso di pagamenti effettuati in contanti con il saldo cassa negativo è lecito ritenere che gli stessi derivino da ricavi non dichiarati. I giudici hanno altresì sottolineato che tale situazione, in presenza di spese superiori agli introiti, oltre a costituire un'anomalia contabile, presume l'esistenza di ricavi pari almeno al disavanzo.

Adempimenti – Controlli formali per il visto Iva
Nuove regole per le compensazioni

Dal 2010 i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti iva per importi superiori a 15mila Euro devono presentare la dichiarazione Iva, dalla quale emerge il credito, munita di visto di conformità. I professionisti a ciò incaricati dovranno effettuare solo i controlli formali: la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie Iva, la corrispondenza dei dati tra contabilità e dichiarazione e rispetto alla documentazione originaria. Non si dovrà entrare nel merito dell’inerenza della spesa all’attività svolta.
Fonte: Il Sole 24 Ore

Periodi d'imposta accertabili fino al 31 dicembre 2009

Entro la fine anno scatta la decadenza per i periodi di imposta accertabili. La decadenza del periodo di accertamento scatta il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o, in caso di omessa presentazione, il quinto anno successivo. Dopo il 31 dicembre 2009, l’amministrazione non potrà più accertare le dichiarazioni presentate nell’anno 2005 (annualità 2004), ovvero al 2004 (annualità 2003) in caso di omessa presentazione, ed anche di quelle presentate nel 2003 (annualità 2002), o 2002 (annualità 2001) per i soggetti che non hanno usufruito del condono, per i quali era stata prevista una proroga di due anni per i controlli.

Rimborso IRAP Agenti e Rappresentanti di Commercio

 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che anche per gli agenti e rappresentanti di commercio, stante la particolare natura del reddito da essi prodotto, deve ritenersi inapplicabile l'IRAP quando privi di autonoma organizzazione, la cui sussistenza è da verificare sulla base degli stessi criteri definiti per i professionisti (Cassazione, sent. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26.05.2009).

Alla luce di questo univoco orientamento giurisprudenziale è pertanto possibile richiedere il rimborso dell'IRAP indebitamente versata negli ultimi 4 anni, instaurando il contezioso tributario.

 

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Ultimo aggironamento
30/07/2010

               

        

     

 

 

 

 

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