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PILLOLE DI NOVITA' FISCALI
Nuovo
termine di presentazione della dichiarazione Imu
Il decreto n. 35/2013 cosidetto "sblocca debiti" ha apportato varie
novità in materia tributaria. Una delle più significative prevede
che la dichiarazione Imu non
dovrà più essere presentata entro i 90 giorni successivi alla data
in cui si sono verificate le variazioni rilevanti,
ma entro il 30 giugno dell'anno successivo. Di
fatto, quindi, come avveniva per l'ICI, si avrà maggior tempo per adempiere
all'obbligo e la scadenza, da mobile, diventa fissa.
Contributi INPS artigiani e commercianti
A decorrere dal 01.01.2013
l'INPS
non invierà più le comunicazioni contenenti i dati ed importi utili per
il pagamento dei contributi fissi
dovuti sia da Artigiani sia da Commercianti, indipendentemente dal fatto
che l'attività sia svolta sotto forma di impresa individuale, impresa
familiare, società di persone o di capitale. Per poter effettuare il
pagamento dei contributi fissi, quindi, la cui prima scadenza è il
16.05.2013, occorre che
ciascun soggetto tenuto al
versamento
provveda individualmente tramite il proprio PIN rilasciato dall'INPS, a
scaricare i modelli attraverso il sito INPS (www.inps.it)
P.E.C. obbligatoria per le imprese individuali
Tutte le imprese individuali, entro il 30.06.2013
dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e
comunicarlo al Registro Imprese cui sono iscritte, attraverso l'invio
telematico di una pratica Comunica In mancanza di tale comunicazione la
Camera di Commercio provvederà a sospendere l'impresa fino ad avvenuta
comunicazione.
Dichiarazioni di successione senza
certificati catastali
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 11 del 13 febbraio
2013, ha precisato che i dati catastali relativi agli immobili
oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti
d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate ed i contribuenti non sono più
tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti
catastali", in osservanza al Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
nella parte in cui prevede, per tutte le amministrazioni pubbliche ed i
gestori di pubblici servizi, il divieto di richiedere ai cittadini la
produzione di atti o certificati, qualora sia possibile acquisire
direttamente, presso le amministrazioni certificanti, le informazioni
relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere
comprovate da dichiarazioni sostitutive o qualora sia possibile
accettare delle autocertificazioni.
Nuove regole
di pagamento nelle transazioni commerciali
Dal 01.01.2013, con l'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 192 del 9 novembre 2012, in ogni transazione commerciale intercorsa
tra imprese e/o imprese e/o professionisti, si avrà l'automatica
decorrenza degli interessi moratori (8% + tasso BCE), dopo 30 giorni dal
ricevimento della fattura o richiesta di pagamento o, in alternativa,
dopo 30 giorni dal ricevimento dei beni/prestazione di servizi, quando
non è certa la data di ricevimento della fattura/richiesta di pagamento
o quando quest’ultima è anteriore a quella di ricevimento delle
merci/prestazione di servizi. La citata decorrenza è derogabile solo in
casi particolari individuati dal decreto e comunque previsti
contrattualmente.
Obbligo contratto scritto nelle transazioni agro-alimentari
Dal 24 ottobre 2012, è entrata in vigore la nuova
disciplina prevista dall'art. 62 del D.L. n. 1/2012, convertito nella
Legge n. 27/2012, che novella la regolamentazione delle transazioni attuate da operatori economici
nella filiera agroalimentare. La nuova disciplina che trova attuazione
con apposito decreto
attuativo del 19.10.2012 emanato dal Ministero delle politiche
agrarie e forestali, prevede numerose novità anche in ambito della
fatturazione da
parte di detti operatori - 01/11/2012
Consultazione gratuita Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
con un Comunicato Stampa del 26 ottobre 2012, ha reso noto che, a
partire dal 1° gennaio 2013, il Ministero medesimo,
d'intesa con il Ministero della Giustizia e con l'apporto dell'Istituto
Poligrafico della Zecca dello Stato, metterà a disposizione
gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel medesimo
formato autentico dato alle stampe e pertanto, sul sito Internet
dedicato alla Gazzetta Ufficiale, sarà
possibile consultare liberamente le nuove edizioni, le serie storiche e
la banca dati a partire dal 1946 - 01/11/2012
Nullo l'avviso di accertamento senza
firma
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17400
pubblicata il giorno 11 ottobre 2012, a seguito di un ricorso di un
contribuente dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale di
Bari, dove si impugnavano due avvisi di accertamento per Iva, Irpef e
Irap per mancanza di valida sottoscrizione, ha disposto
l'annullamento degli avvisi di
accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/73. Si ricorda che
tale articolo dispone che l'avviso è nullo se “non reca la
sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera
direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo
dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore
tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione
dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo
da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare
dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui
all’art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266,
è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso
della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione,
dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al
capo dell’ufficio”.
Assicurazione obbligatoria professionisti
Il Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012,
approvando la riforma degli Ordini Professionali, ha disposto la proroga
ad agosto 2013, per l'entrata in vigore della disposizione che prevede
per tutti i professionisti iscritti ad un Albo e/o Ordine Professionale,
la stipula di un idonea
assicurazione R.C. a tutela di eventuali danni arrecati ai clienti.
L'obbligo è
contenuto nell'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 138/2011 (manovra di
ferragosto 2011).
Tale norma
impone un obbligo giuridico per l'iscritto all'Ordine professionale, e
come tale, la violazione costituirà illecito disciplinare e non più
solamente deontologico.
Movimentazioni bancarie non giustificate = ricavi
in nero
La Corte di
Cassazione con sentenza n. 4688 del 23 marzo 2012 ha riconosciuto legittimo l'accertamento effettuato
dall'Amministrazione Finanziaria sulla base delle presunzioni fondate
sulle movimentazioni bancarie del contribuente.
Secondo tali presunzioni devono essere considerati come ricavi i
versamenti ed i prelevamenti dei quali il contribuente non riesca a dare
adeguata giustificazione.
In particolare, ogni accredito nel conto corrente bancario equivale a
ricavo che aumenta il reddito, in mancanza di prova contraria. Inoltre,
anche i costi relativi ad acquisti non documentati devono considerarsi
ricavi operando la presunzione di operazioni non fatturate.
I versamenti, quindi, che non trovano riscontro in contabilità devono,
secondo la conclusione della Suprema Corte, essere pienamente tassati
quali ricavi -
07/04/2012
TIA esclusa da applicazione dell'IVA
La Corte di Cassazione con due recenti sentenze
(la n. 3294 del 2 marzo 2012 e la n. 3756 del 9 marzo 2012) ha sancito
la non assoggettabilità ad IVA della tariffa d'igiene ambientale (c.d.
TIA1) in quanto, questa, risulta un'entrata di natura tributaria. L'effetto di tali sentenze potrebbe essere quello di eliminare
definitivamente qualunque dubbio sulla applicabilità dell'IVA alla TIA1,
consentendo quindi agli utenti di richiedere il rimborso dell'IVA
indebitamente applicata sulle bollette o fatture relative alla TIA1.
In caso di mancato rimborso spontaneo, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione (ordinanza n. 2064 del 28 gennaio 2011) hanno confermato
che competente alla cognizione della lite per il recupero dell'IVA è il
giudice ordinario e non le commissioni tributarie.
Doppia contribuzione separata per soci-amministratori di SRL
La
Corte Costituzionale con sentenza n. 15 del 26.01.2012 ha confermato la legittimità
della norma di
interpretazione autentica introdotta nel 2010 dalla “Manovra
correttiva”, relativa l’obbligo di doppia contribuzione (IVS
commercianti e Gestione separata) in capo ai soci lavoratori ed
amministratori di srl commerciale. br />
La Corte mettendo fine alla dibattuta questione, ha dichiarato
la piena conformità dell’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 alle
norme costituzionali nonché alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, sancendo così l’obbligo, per il
socio lavoratore di una srl che, nel contempo, sia
anche amministratore, di iscriversi e di versare i contributi
previdenziali sia alla Gestione commercianti che alla Gestione separata.
Ancora possibili i versamenti e prelevamenti sopra € 1.000
L'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con la Circolare n. 46
dell'11 gennaio 2012 ha chiarito che,
anche a seguito dell'introduzione del limite dei 1.000 Euro per l'uso
del contante (articolo 12 del Decreto "salva Italia"), devono essere
considerati legittimi i versamenti ed i prelevamenti bancari in contanti
di importo superiore ai 1.000 Euro, effettuati dai titolari di conti
correnti o di libretti di deposito.
In questi casi, infatti, mancherebbe il
presupposto del trasferimento di denaro contante ad un terzo, in quanto
il denaro rimarrebbe sempre nella disponibilità del soggetto che
effettua l'operazione.
Nuovo tasso interessi legali dal 01/01/2012
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 12 dicembre 2011, stata fissata la nuova misura del saggio degli
interessi legali, che salirà di un punto percentuale, dall'attuale 1,5 %
al 2,5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
La variazione del tasso d'interesse avrà effetti in ambito fiscale
soprattutto per quanto riguarda le determinazione delle somme da versare
a titolo di ravvedimento operoso. Tali somme, infatti, comprendono anche
gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno
successivo a quello entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato
l'adempimento e fino al giorno dell'effettivo pagamento.
Nuovo limite di tracciabilità dei pagamenti
Il D.L. 201/2011 (decreto "salva Italia"), con decorrenza dal 6
dicembre 2011 ha abbassato il limite di tracciabilità dei pagamenti da
2.500 a 1.000 euro. Le spese oltre tale soglia, dunque, non potranno
essere effettuate in contanti.
Entro il 31 dicembre 2011, poi, dovranno essere estinti i libretti di
deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a
1.000 euro.
ndagini bancarie: valgono le presunzioni per tutti i contribuenti
La Corte di Cassazione con sentenza n. 19692 del 27
settembre 2011, ha riconosciuto la legittimità
dell'accertamento effettuato sulla base della
presunzione (applicata ad una persona fisica che non
esercitava nè attività di lavoratoro autonomo nè
d'impresa) che i versamenti operati sui propri conti
correnti, e privi di giustificazione, costituiscano
reddito.
E' stato, pertanto, respinto il ricorso presentato da un
contribuente estraneo, appunto, alle categorie suddette
(amministratore di azienda legato ad essa da un rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa) a cui era
stato notificato un avviso di accertamento con il quale
veniva rettificato il reddito dichiarato e, in
particolare, veniva accertato un maggior reddito di
lavoro autonomo, sulla base degli ingenti versamenti
riscontrati su due conti correnti bancari a lui
intestati.
Secondo la Suprema Corte, le norme sull'attività di
accertamento hanno portata generale e, pertanto,
riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi
di qualsiasi contribuente, indipendentement dalla natura
dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei
redditi provengono. Lo stesso principio è applicabile
anche per le norme che prevedono delle presunzioni in
materia.
Indetraibile
l'IVA delle fatture in fotocopia
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13943 del
24.06.2011 ha stabilito che le fatture di acquisto debbano
essere conservate in originale e, in caso di perdita, su
rilievo dell'Amministrazione Finanziaria spetta al
contribuente provare la forza maggiore che ha determinato lo
smarrimento. In difetto dell'originale l'IVA delle stesse si
ritiene indetraibile. -
28/07/2011 : Fonte
Eutekneinfo
Variazione del luogo delle scritture contabili: soggetti
obbligati
L'Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 65 del 14 giugno 2011 ha ricordato che, in caso
di variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili per
cambiamento del proprio consulente, ai sensi del comma 3 dell'articolo
35 del D.P.R. n. 633 del 1972, è il contribuente ad essere tenuto a
dichiarare all'Agenzia, entro 30 giorni, la variazione del luogo di
tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Il depositario che cessa dall'incarico, quindi, non è tenuto ad
effettuare alcuna comunicazione, e può richiedere che il contribuente
fornisca la prova dell'avvenuta presentazione dei modelli per la
dichiarazione della variazione.
Se il depositario non riesce ad avere conferma dell'avvenuta
comunicazione della variazione, può egli stesso comunicare all'Agenzia
delle Entrate la risoluzione del rapporto di deposito e la riconsegna
delle scritture contabili al contribuente, allegando una copia del
verbale di riconsegna delle scritture medesime.
L'Agenzia ha, altresì, precisato che il depositario può effettuare
analoga comunicazione nel caso in cui non abbia potuto riconsegnare le
scritture contabili al contribuente, indicandone le motivazioni.
Imprese in perdita:
due anni di perdita accendono la spia per il monitoraggio.
Con la Circolare n. 4/E del
15 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce la
precisazione che saranno sottoposte a monitoraggio sistematico
le imprese che dichiarano, ai fini delle imposte sui redditi,
perdite per almeno due esercizi consecutivi. Non saranno
soggette a monitoraggio, invece, le imprese che dichiarano
perdite determinate da compensi erogati ad amministratori e
soci e quelle che deliberano e interamente liberano, nello
stesso periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo
oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali.
- 28/02/2011 : Fonte
Il Sole24Ore
Operazioni intra-UE: verificabili i soggetti autorizzati.
È disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate il servizio che permette di
consultare le partite IVA degli operatori intracomunitari
già in possesso dei requisiti per accedere a VIES al 30
gennaio 2011.
Con il Comunicato stampa del
1° febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è
disponibile, sul proprio sito internet, il servizio che
consente di consultare preventivamente l’elenco delle
partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risultano
già in possesso dei requisiti per essere incluse
nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare
operazioni intracomunitarie (c.d. “VIES”). Inserendo il
numero della partita IVA da verificare, il servizio
evidenzia se l’operatore indicato ha già i requisiti di
inclusione. Gli operatori che risultano già essere in
possesso dei requisiti non devono fare nulla, in quanto
rientreranno automaticamente nel VIES quando, a fine
febbraio, dall’archivio verranno effettivamente eliminati i
non autorizzati.
Dichiarazione di svolgimento operazioni intracomunitarie
Per svolgere operazioni intracomunitarie è necessario
comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di
volontà e ottenere il silenzio assenso.
Per contrastare il fenomeno delle frodi Iva è diventato
operativo il sistema Vies (anagrafe delle partite Iva
comunitarie). Per coloro che iniziano l’attività sarà
necessario compilare, nei modelli AA7 o AA9, i quadri
relativi alle operazioni intracomunitarie, indicando
l’ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni
intracomunitarie. Rientrano automaticamente nel sistema
Vies, invece, coloro che nel 2009 e nel 2010 hanno
presentato i modelli Intrastat e la dichiarazione annuale
Iva per l’anno 2009. Per tutti gli altri, che intendano
effettuare operazioni intracomunitarie, sarà necessario
comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di
volontà ad effettuare tali operazioni, con la presentazione
di un’istanza in carta libera. Entro 30 giorni dalla
presentazione della dichiarazione l’operatore verrà inserito
nel sistema Vies secondo la regola del silenzio assenso. La
presentazione dell'istanza può essere eseguita anche per
posta raccomandata
- 26/01/2011 : Fonte
Fisco Oggi
Inps: avviso bonario e avviso
di addebito
Nella circolare n. 168 del 30 dicembre 2010
l'INPS ha illustrato le modalità di riscossione in vigore dal 1° gennaio
2011, precisando che l’Iistituto continuerà ad avvalersi
dell’avviso bonario per richiedere il pagamento delle somme
dovute, prima dell’emissione dell’avviso di addebito.
Quest’ultimo, infatti, sarà emesso qualora il contribuente
non provveda al pagamento nei termini previsti dall’avviso
bonario. L’avviso di addebito conterrà l’intimazione al
pagamento entro 60 giorni dalla notifica, trascorsi i quali
l’agente della riscossione potrà procedere all’esecuzione
forzata. Contro l’avviso di addebito potrà essere fatta
opposizione entro 40 giorni dalla notifica, dinanzi al
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione ricade la sede Inps che ha emesso l’avviso di
addebito.
- 31/12/2010 : Fonte
Italia Oggi
Contribuenti minimi: le perdite non si perdono nel caso di successiva
fuoriuscita del regime
L'Agenzie delle Entrate con la
Risoluzione 123/E del 30
novembre 2010 fornisce chiarimenti
sul trattamento fiscale delle perdite che sono state generate nel corso
dell'applicazione del regime dei minimi. In particolare, la Risoluzione
chiarisce che i contribuenti che escono dal regime dei minimi, a seguito
dell'acquisto di un immobile di valore superiore ai 15mila euro possono
dedurne il costo per una durata massima di 5 anni, a partire
dall'anno in cui tale spesa è stata sostenuta, anche se la sua incidenza
determinerà una perdita. Resta fermo che, la possibilità di portare le
perdite in diminuizione del reddito, non vale più per gli immobili
acquistati a partire dal 1° gennaio 2010 -
05/12/2010 : Fonte
IlSole24ore
Comunicazione black list: obbligo esteso anche alle prestazioni di
servizi non territoriali.
L'Agenzia delle Entrate
con la Circolare n. 53
del 21.10.2010 ha precisato che con il D.M. 05.08.2010 è stato esteso l’obbligo di
comunicazione black list anche alle prestazioni di servizi escluse da
IVA per mancanza del requisito della territorialità ed effettuate o
ricevute nei confronti di operatori economici “black list” a partire dal
1° settembre 2010
- 28/10/2010
Esenzione dall'IRAP per i piccoli imprenditori.
La Corte di Cassazione con tre sentenze del 13
ottobre 2010 ha statuito l'esenzione dall'IRAP di artigiani, tassisti e
coltivatori diretti, privi di autonoma organizzazione e qualificati come
piccoli imprenditori. Lo studio, specializzato in contenzioso tributario,
si rende disponibile a coloro che intendono avviare la procedura per il
recupero dell'imposta pagata negli ultimi 48 mesi
- 16/10/2010
Le
targhe degli studi professionali non sono soggette all'imposta sulla
pubblicità.
La V sezione tributaria della Corte di
Cassazione con la Sentenza n.
16722 del 16 luglio 2010, ha fatto
luce sull’assoggettamento all’imposta di pubblicità delle targhe
indicanti lo studio del professionista.
La Suprema Corte nei motivi della decisione traccia la disciplina
applicabile alle targhe di studi professionali,
interpretando la normativa italiana alla luce di quella comunitaria,
sancendone l'esclusione dall'assoggettamento all'imposta
- 17/09/2010
Rimborso Irap per i piccoli imprenditori
La Corte di Cassazione con
l'ordinanza del 24 giugno 2010, che ha riconosciuto la possibilità di
non versare l’Irap per un elettricista, ha aperto la strada all’ipotesi
di esclusione dall’Irap per tutti i piccoli imprenditori. Da qui la
necessità di compiere una serie di valutazioni circa la convenienza ad
attivare una procedura di rimborso per l'imposta pagata negli ultimi 48
mesi. Lo Studio Nesti già specializzato nel rimborso IRAP di
professionisti e agenti, si rende disponibile per coloro che intendano
attivare la procedura.
I verbali senza l’indicazione delle ispezioni non causano la
nullità dell’accertamento
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza
numero 3569 del 2010, i verbali di verifica che non indicano le
ispezioni e le rilevazioni effettuate non costituiscono causa di
nullità del successivo accertamento, ma possono rilevare per mettere
in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze
acquisite a seguito delle investigazioni dei verbalizzanti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Detraibili le spese di iscrizione al
dottorato di ricerca
L'Agenzia delle Entrate si è espressa
con
Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11 in merito alla
possibilità di detrazione del 19% dall'IRPEF per le spese di iscrizione
a un dottorato di ricerca. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che
il dottorato di ricerca, essendo un titolo che si consegue dopo uno
specifico corso previsto dall'ordinamento universitario, può essere
considerato come un vero e proprio corso di istruzione universitaria e
quindi beneficia della detrazione IRPEF del 19%.
Società di persone e associazioni:
utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute del socio
Con Circolare 23
dicembre 2009 n.56 l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che le società di persone e le associazioni
professionali possono utilizzare in compensazione le ritenute alla fonte
IRPEF per la parte residua, una volta operato lo scomputo dal debito
IRPEF dei soci o associati. Tuttavia, per l'utilizzo in compensazione
del credito relativo alle ritenute, è necessario l'espresso assenso del
socio o associato attraverso un atto a rilevanza giuridica con data
certa (ad esempio, una scrittura privata autentica) o espresso nell'atto
costitutivo. La
Risoluzione 11 febbraio 2010, n. 6, dell'Agenzia delle
Entrate ha istituito il codice tributo "6830" che le
società di persone, le imprese familiari, gli studi associati e gli
altri soggetti di cui all'art. 5, TUIR, possono utilizzare per procedere
alla compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi utilizzando
il credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci.
Rimborso IRAP
Agenti e Rappresentanti di Commercio
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
definitivamente chiarito che anche per gli agenti e rappresentanti di
commercio, stante la particolare natura del reddito da essi prodotto,
deve ritenersi inapplicabile l'IRAP quando privi di autonoma
organizzazione, la cui sussistenza è da verificare sulla base degli
stessi criteri definiti per i professionisti
(Cassazione, sent. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26.05.2009).
Alla luce di questo univoco orientamento
giurisprudenziale è pertanto possibile richiedere il rimborso dell'IRAP
indebitamente versata negli ultimi 4 anni, instaurando il contezioso
tributario.
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