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PILLOLE DI NOVITA' FISCALI

Movimentazioni bancarie non giustificate = ricavi in nero

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4688 del 23 marzo 2012 ha riconosciuto legittimo l'accertamento effettuato dall'Amministrazione Finanziaria sulla base delle presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie del contribuente.
Secondo tali presunzioni devono essere considerati come ricavi i versamenti ed i prelevamenti dei quali il contribuente non riesca a dare adeguata giustificazione.
In particolare, ogni accredito nel conto corrente bancario equivale a ricavo che aumenta il reddito, in mancanza di prova contraria. Inoltre, anche i costi relativi ad acquisti non documentati devono considerarsi ricavi operando la presunzione di operazioni non fatturate.
I versamenti, quindi, che non trovano riscontro in contabilità devono, secondo la conclusione della Suprema Corte, essere pienamente tassati quali ricavi - 07/04/2012

TIA esclusa da applicazione dell'IVA

La Corte di Cassazione con due recenti sentenze  (la n. 3294 del 2 marzo 2012 e la n. 3756 del 9 marzo 2012) ha sancito la non assoggettabilità ad IVA della tariffa d'igiene ambientale (c.d. TIA1) in quanto, questa, risulta un'entrata di natura tributaria. L'effetto di tali sentenze potrebbe essere quello di eliminare definitivamente qualunque dubbio sulla applicabilità dell'IVA alla TIA1, consentendo quindi agli utenti di richiedere il rimborso dell'IVA indebitamente applicata sulle bollette o fatture relative alla TIA1.

In caso di mancato rimborso spontaneo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 2064 del 28 gennaio 2011) hanno confermato che competente alla cognizione della lite per il recupero dell'IVA è il giudice ordinario e non le commissioni tributarie.

Doppia contribuzione separata per soci-amministratori di SRL

La Corte Costituzionale con sentenza n. 15 del 26.01.2012 ha confermato la legittimità della norma di interpretazione autentica introdotta nel 2010 dalla  “Manovra correttiva”, relativa l’obbligo di doppia contribuzione (IVS commercianti e Gestione separata) in capo ai soci lavoratori ed amministratori di srl commerciale. br />
La Corte mettendo fine alla dibattuta questione, ha dichiarato la piena conformità dell’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 alle norme costituzionali nonché alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sancendo così l’obbligo, per il socio lavoratore di una srl che, nel contempo, sia anche amministratore, di iscriversi e di versare i contributi previdenziali sia alla Gestione commercianti che alla Gestione separata.

   Ancora possibili i versamenti e prelevamenti sopra € 1.000

L'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con la Circolare n. 46 dell'11 gennaio 2012 ha chiarito che, anche a seguito dell'introduzione del limite dei 1.000 Euro per l'uso del contante (articolo 12 del Decreto "salva Italia"), devono essere considerati legittimi i versamenti ed i prelevamenti bancari in contanti di importo superiore ai 1.000 Euro, effettuati dai titolari di conti correnti o di libretti di deposito.

In questi casi, infatti, mancherebbe il presupposto del trasferimento di denaro contante ad un terzo, in quanto il denaro rimarrebbe sempre nella disponibilità del soggetto che effettua l'operazione.

Nuovo tasso interessi legali dal 01/01/2012

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, stata fissata la nuova misura del saggio degli interessi legali, che salirà di un punto percentuale, dall'attuale 1,5 % al 2,5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

La variazione del tasso d'interesse avrà effetti in ambito fiscale soprattutto per quanto riguarda le determinazione delle somme da versare a titolo di ravvedimento operoso. Tali somme, infatti, comprendono anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento e fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Nuovo limite di tracciabilità dei pagamenti

Il D.L. 201/2011 (decreto "salva Italia"), con decorrenza dal 6 dicembre 2011 ha abbassato il limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro. Le spese oltre tale soglia, dunque, non potranno essere effettuate in contanti.
Entro il 31 dicembre 2011, poi, dovranno essere estinti i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro.

Il modello F24 sostituisce l'F23

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto dell’8 novembre 2011 ha ampliato il campo di applicazione del Mod. F24, che diventa lo strumento di pagamento anche delle principali imposte indirette (registro, ipocatastali, successioni, donazioni), finora pagabili con il Mod. F23. L'estensione dell'utilizzo del modello F24 alle imposte indirette dovrebbe consentire anche di utilizzare il meccanismo della compensazione con crediti d'imposta e contributi finora precluso alle imposte indirette. In merito, si sttende l'emanazione dei successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno stabiliti i termini e le modalità operative per l’attuazione di questa norma - 22/11/2011 .

Indagini bancarie: valgono le presunzioni per tutti i contribuenti

La Corte di Cassazione con sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011, ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento effettuato sulla base della presunzione (applicata ad una persona fisica che non esercitava nè attività di lavoratoro autonomo nè d'impresa) che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito.

E' stato, pertanto, respinto il ricorso presentato da un contribuente estraneo, appunto, alle categorie suddette (amministratore di azienda legato ad essa da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) a cui era stato notificato un avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito dichiarato e, in particolare, veniva accertato un maggior reddito di lavoro autonomo, sulla base degli ingenti versamenti riscontrati su due conti correnti bancari a lui intestati.

Secondo la Suprema Corte, le norme sull'attività di accertamento hanno portata generale e, pertanto, riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, indipendentement dalla natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengono. Lo stesso principio è applicabile anche per le norme che prevedono delle presunzioni in materia.

Indetraibile l'IVA delle fatture in fotocopia

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13943 del 24.06.2011 ha stabilito che le fatture di acquisto debbano essere conservate in originale e, in caso di perdita, su rilievo dell'Amministrazione Finanziaria spetta al contribuente provare la forza maggiore che ha determinato lo smarrimento. In difetto dell'originale l'IVA delle stesse si ritiene indetraibile. - 28/07/2011 : Fonte  Eutekneinfo

Variazione del luogo delle scritture contabili: soggetti obbligati

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65 del 14 giugno 2011 ha ricordato che, in caso di variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili per cambiamento del proprio consulente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, è il contribuente ad essere tenuto a dichiarare all'Agenzia, entro 30 giorni, la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Il depositario che cessa dall'incarico, quindi, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione, e può richiedere che il contribuente fornisca la prova dell'avvenuta presentazione dei modelli per la dichiarazione della variazione.
Se il depositario non riesce ad avere conferma dell'avvenuta comunicazione della variazione, può egli stesso comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione del rapporto di deposito e la riconsegna delle scritture contabili al contribuente, allegando una copia del verbale di riconsegna delle scritture medesime.

L'Agenzia ha, altresì, precisato che il depositario può effettuare analoga comunicazione nel caso in cui non abbia potuto riconsegnare le scritture contabili al contribuente, indicandone le motivazioni.

Imprese in perdita: due anni di perdita accendono la spia per il monitoraggio.

Con la Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce la precisazione che saranno sottoposte a monitoraggio sistematico le imprese che dichiarano, ai fini delle imposte sui redditi, perdite per almeno due esercizi consecutivi. Non saranno soggette a monitoraggio, invece, le imprese che dichiarano perdite determinate da compensi erogati ad amministratori e soci e quelle che deliberano e interamente liberano, nello stesso periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali. - 28/02/2011 : Fonte  Il Sole24Ore

Operazioni intra-UE: verificabili i soggetti autorizzati.

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il servizio che permette di consultare le partite IVA degli operatori intracomunitari già in possesso dei requisiti per accedere a VIES al 30 gennaio 2011.

Con il Comunicato stampa del 1° febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito internet, il servizio che consente di consultare preventivamente l’elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risultano già in possesso dei requisiti per essere incluse nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (c.d. “VIES”). Inserendo il numero della partita IVA da verificare, il servizio evidenzia se l’operatore indicato ha già i requisiti di inclusione. Gli operatori che risultano già essere in possesso dei requisiti non devono fare nulla, in quanto rientreranno automaticamente nel VIES quando, a fine febbraio, dall’archivio verranno effettivamente eliminati i non autorizzati.

Dichiarazione di svolgimento operazioni intracomunitarie

Per svolgere operazioni intracomunitarie è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di volontà e ottenere il silenzio assenso. Per contrastare il fenomeno delle frodi Iva è diventato operativo il sistema Vies (anagrafe delle partite Iva comunitarie). Per coloro che iniziano l’attività sarà necessario compilare, nei modelli AA7 o AA9, i quadri relativi alle operazioni intracomunitarie, indicando l’ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie. Rientrano automaticamente nel sistema Vies, invece, coloro che nel 2009 e nel 2010 hanno presentato i modelli Intrastat e la dichiarazione annuale Iva per l’anno 2009. Per tutti gli altri, che intendano effettuare operazioni intracomunitarie, sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di volontà ad effettuare tali operazioni, con la presentazione di un’istanza in carta libera. Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione l’operatore verrà inserito nel sistema Vies secondo la regola del silenzio assenso. La presentazione dell'istanza può essere eseguita anche per posta raccomandata - 26/01/2011 : Fonte  Fisco Oggi

Inps: avviso bonario e avviso di addebito

Nella circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 l'INPS ha  illustrato le modalità di riscossione in vigore dal 1° gennaio 2011, precisando che l’Iistituto continuerà ad avvalersi dell’avviso bonario per richiedere il pagamento delle somme dovute, prima dell’emissione dell’avviso di addebito. Quest’ultimo, infatti, sarà emesso qualora il contribuente non provveda al pagamento nei termini previsti dall’avviso bonario. L’avviso di addebito conterrà l’intimazione al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, trascorsi i quali l’agente della riscossione potrà procedere all’esecuzione forzata. Contro l’avviso di addebito potrà essere fatta opposizione entro 40 giorni dalla notifica, dinanzi al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede Inps che ha emesso l’avviso di addebito. - 31/12/2010 : Fonte  Italia Oggi

Contribuenti minimi: le perdite non si perdono nel caso di successiva fuoriuscita del regime

L'Agenzie delle Entrate con la Risoluzione 123/E del 30 novembre 2010 fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle perdite che sono state generate nel corso dell'applicazione del regime dei minimi. In particolare, la Risoluzione chiarisce che i contribuenti che escono dal regime dei minimi, a seguito dell'acquisto di un immobile di valore superiore ai 15mila euro possono dedurne il costo per una durata massima di  5 anni, a partire dall'anno in cui tale spesa è stata sostenuta, anche se la sua incidenza determinerà una perdita. Resta fermo che, la possibilità di portare le perdite in diminuizione del reddito, non vale più per gli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2010 - 05/12/2010 : Fonte  IlSole24ore

Comunicazione black list: obbligo esteso anche alle prestazioni di  servizi non territoriali.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 53 del 21.10.2010  ha precisato che con il D.M. 05.08.2010 è stato esteso l’obbligo di comunicazione black list anche alle prestazioni di servizi escluse da IVA per mancanza del requisito della territorialità ed effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici “black list” a partire dal 1° settembre 2010 - 28/10/2010

Esenzione dall'IRAP per i piccoli imprenditori.

La Corte di Cassazione con tre sentenze del 13 ottobre 2010 ha statuito l'esenzione dall'IRAP di artigiani, tassisti e coltivatori diretti, privi di autonoma organizzazione e qualificati come piccoli imprenditori. Lo studio, specializzato in contenzioso tributario, si rende disponibile a coloro che intendono avviare la procedura per il recupero dell'imposta pagata negli ultimi 48 mesi - 16/10/2010

Confermata la deducibilità dei compensi agli amministratori.

Il sottosegretario all’Economia, Sonia Viale, ha affrontato, il 30 settembre 2010 in commissione Finanze alla Camera, la questione dell’ordinanza 17802/2010 della Corte di Cassazione, nella quale era stata affermata l’indeducibilità dei compensi degli amministratori. La nota del sottosegretario risolve la questione con un semplice richiamo alla normativa di cui all’art. 95, co. 5 del TUIR che stabilisce la deduzione dei compensi agli amministratori delle società dei capitali nell’esercizio in cui sono corrisposti - 01/10/2010

Nuova tabella dei beni oggetto dell'attività agricole connesse.

Il decreto del 5 agosto 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, ha approvato la Nuova tabella dei prodotti agricoli che possono formare oggetto delle attività agricole connesse, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. La nuova lista amplia la gamma dei prodotti agricoli a tassazione ridotta. Si tratta di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, radici o tuberi, frutta in guscio commestibile, prodotti di panetteria freschi, grappa, malto e birra. In aggiunta al debutto dei nuovi beni, l'altra novità riguarda pesce, crostacei e molluschi: alla "conservazione" di questi prodotti ittici, nel nuovo elenco è stata aggiunta la voce "produzione". La denominazione completa è ora "produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce", con l'effetto di ampliare notevolmente il raggio d'azione dei benefici fiscali.

La nuova tabella sostituisce quella allegata al precedente decreto del 26 ottobre 2007, che aveva a sua volta sostituito quella approvata con il decreto 11 luglio 2007 - 17/09/2010

Le targhe degli studi professionali non sono soggette all'imposta sulla pubblicità.

La V sezione tributaria della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 16722 del 16 luglio 2010, ha fatto luce sull’assoggettamento all’imposta di pubblicità delle targhe indicanti lo studio del professionista.
La Suprema Corte nei motivi della decisione traccia la disciplina applicabile alle targhe di studi professionali, interpretando la normativa italiana alla luce di quella comunitaria, sancendone l'esclusione dall'assoggettamento all'imposta - 17/09/2010

Rimborso Irap per i piccoli imprenditori

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 24 giugno 2010, che ha riconosciuto la possibilità di non versare l’Irap per un elettricista, ha aperto la strada all’ipotesi di esclusione dall’Irap per tutti i piccoli imprenditori. Da qui la necessità di compiere una serie di valutazioni circa la convenienza ad attivare una procedura di rimborso per l'imposta pagata negli ultimi 48 mesi. Lo Studio Nesti già specializzato nel rimborso IRAP di professionisti e agenti, si rende disponibile per coloro che intendano attivare la procedura.


La Cassazione conferma la sanzione per i versamenti spezzettati al fine di aggirare le norme antiriciclaggio.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 15103 del 22 giugno si è pronunciata sull'opposizione a una sanzione amministrativa comminata dal ministero dell'Economia a carico degli acquirenti di un immobile per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante e, comunque, effettuato senza l'intervento di intermediari abilitati, in violazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 197/1991.
La Cassazione ha confermato l'illiceità dei pagamenti frazionati.
Fonte: Fisco Oggi

Ultimi chiarimenti sui modelli INTRASTAT

L'Agenazia delle Entrate con la Circolare 18 marzo 2010, n. 14 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione degli elenchi Intrastat. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che: a) non sono punibili i ritardi relativi alla presentazione degli elenchi Intrastat del mese di gennaio 2010; b) non saranno erogate sanzioni per l'irregolare assolvimento degli obblighi IVA nelle operazioni effettuate con fornitori esteri dal primo gennaio 2010 al 19 febbraio 2010.

I verbali senza l’indicazione delle ispezioni non causano la nullità dell’accertamento

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3569 del 2010, i verbali di verifica che non indicano le ispezioni e le rilevazioni effettuate non costituiscono causa di nullità del successivo accertamento, ma possono rilevare per mettere in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze acquisite a seguito delle investigazioni dei verbalizzanti.
Fonte: Il Sole 24 Ore

Detraibili le spese di iscrizione al dottorato di ricerca

L'Agenzia delle Entrate si è espressa con Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11 in merito alla possibilità di detrazione del 19% dall'IRPEF per le spese di iscrizione a un dottorato di ricerca. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il dottorato di ricerca, essendo un titolo che si consegue dopo uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario, può essere considerato come un vero e proprio corso di istruzione universitaria e quindi beneficia della detrazione IRPEF del 19%.

Società di persone e associazioni:  utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute del socio

Con Circolare 23 dicembre 2009 n.56 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società di persone e le associazioni professionali possono utilizzare in compensazione le ritenute alla fonte IRPEF per la parte residua, una volta operato lo scomputo dal debito IRPEF dei soci o associati. Tuttavia, per l'utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute, è necessario l'espresso assenso del socio o associato attraverso un atto a rilevanza giuridica con data certa (ad esempio, una scrittura privata autentica) o espresso nell'atto costitutivo. La Risoluzione 11 febbraio 2010, n. 6, dell'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6830" che le società di persone, le imprese familiari, gli studi associati e gli altri soggetti di cui all'art. 5, TUIR, possono utilizzare per procedere alla compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi utilizzando il credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci.

Rimborso IRAP Agenti e Rappresentanti di Commercio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che anche per gli agenti e rappresentanti di commercio, stante la particolare natura del reddito da essi prodotto, deve ritenersi inapplicabile l'IRAP quando privi di autonoma organizzazione, la cui sussistenza è da verificare sulla base degli stessi criteri definiti per i professionisti (Cassazione, sent. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26.05.2009).

Alla luce di questo univoco orientamento giurisprudenziale è pertanto possibile richiedere il rimborso dell'IRAP indebitamente versata negli ultimi 4 anni, instaurando il contezioso tributario.

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Ultimo aggiornamento
07/04/2012

               

        

     

 

 

 

 

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