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PILLOLE FISCALI
Ritenuta sui pagamenti per gli interventi del 36%
e 55%: quando deve essere applicata e come.
L'Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento n. 94288/2010 ha specificato gli
interventi per i quali deve essere applicata la ritenuta di acconto del
10%. Con la
Circolare n. 40/E del 28.07.2010 invece, l'Agenzia ha
fornito chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta del 10%
che, si ricorda, deve essere effettuata da banche o Poste Italiane
SPA sui bonifici eseguiti a partire del 1° luglio 2010 per le operazioni
di ristrutturazione del 36% e gli interventi di risparmio energetico
(55%). I chiarimenti indicano, come soluzione semplificativa, di operare
la ritenuta d'acconto sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA
forfettariamente del 20%, indipendentemente dall'aliquota IVA
effettivamente applicata in fattura. Nel caso in cui il cliente della
prestazione sia un condominio sulla fattura emessa non dovrà essere
applicata, per i citati interventi, la ritenuta del 4%, ma solo quella
del 10% all'atto del pagamento in banca o posta.
Slittano al 20 agosto i versamenti
Anche quest’anno arriva la proroga di Ferragosto. È stato infatti
firmato il 27 luglio 2010 il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che sposta al 20 agosto gli adempimenti e i pagamenti fiscali
e previdenziali con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto,
senza alcuna maggiorazione. Resta ferma, invece, la scadenza del 5
agosto per i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività
economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Rimborso Irap per i piccoli imprenditori
La Corte di Cassazione con
l'ordinanza del 24 giugno 2010, che ha riconosciuto la possibilità di
non versare l’Irap per un elettricista, ha aperto la strada all’ipotesi
di esclusione dall’Irap per tutti i piccoli imprenditori. Da qui la
necessità di compiere una serie di valutazioni circa la convenienza ad
attivare una procedura di rimborso per l'imposta pagata negli ultimi 48
mesi. Se si decide di chiedere il rimborso, sussistendo i requisiti di
mancanza di autonoma organizzazione, occorre preparare una istanza di
rimborso da inviare all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione conferma la sanzione per i versamenti
spezzettati al fine di aggirare le norme antiriciclaggio.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 15103 del 22 giugno si è
pronunciata sull'opposizione a una sanzione amministrativa comminata
dal ministero dell'Economia a carico degli acquirenti di un immobile
per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in assegni
bancari e denaro contante e, comunque, effettuato senza l'intervento
di intermediari abilitati, in violazione dell'articolo 1, comma 1,
della legge 197/1991.
La Cassazione ha confermato l'illiceità dei pagamenti frazionati.
Fonte:
Fisco Oggi
Rilevanza processuale del PVC
La Suprema Corte di Cassazione
con sentenza n. 11206 del 7 maggio 2010, ha stabilito che il PVC
della Guardia di Finanza, una volta acquisito in sede processuale, può
essere utilizzato ai fini processuali a fondamento della ricostruzione
del volume di affari dell'azienda.
Nella sentenza citata l'Agenzia delle Entrate aveva determinato il
volume di affari di una società sulla base del processo verbale di
constatazione, procedendo poi un avviso di rettifica IVA, contro il
quale la società aveva presentato ricorso.
Proroga versamenti Unico
Il presidente del Consiglio ha varato il decreto che sposta le date dei
versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, originariamente
stabiliti entro il 16.06.2010. La proroga, che riguarda
solo i soggetti che applicano gli studi di settore,
stabilisce che i versamenti possono essere effettuati: entro il
6.07.2010 senza alcuna maggiorazione; dal 07.07.2010 al 05.08.2010 con
la maggiorazione di 0,40%.
Ultimi chiarimenti sui modelli INTRASTAT
L'Agenazia delle Entrate
con la Circolare 18 marzo 2010, n. 14
ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione degli
elenchi Intrastat.
In particolare l'Amministrazione
finanziaria ha precisato che:
a) non sono punibili i ritardi
relativi alla presentazione degli elenchi
Intrastat del mese di gennaio 2010; b)
non saranno erogate sanzioni per l'irregolare assolvimento degli
obblighi IVA nelle operazioni effettuate con fornitori esteri dal
primo gennaio 2010 al 19 febbraio 2010.
I verbali senza l’indicazione delle ispezioni non causano la
nullità dell’accertamento
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza
numero 3569 del 2010, i verbali di verifica che non indicano le
ispezioni e le rilevazioni effettuate non costituiscono causa di
nullità del successivo accertamento, ma possono rilevare per mettere
in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze
acquisite a seguito delle investigazioni dei verbalizzanti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Versamento della tassa libri sociali
Entro il 16 marzo 2010 deve essere
versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e
registri di cui all’articolo 2215 del codice civile.
L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito
dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei
principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L.
383/2001. Sono tenuti al versamento le società di capitali
(Spa, Sapa e Srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue
assicuratrici (in tal senso la circolare n. 108/E del 3 maggio 1996).
Detraibili le spese di iscrizione al
dottorato di ricerca
L'Agenzia delle Entrate si è espressa
con
Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11 in merito alla
possibilità di detrazione del 19% dall'IRPEF per le spese di iscrizione
a un dottorato di ricerca. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che
il dottorato di ricerca, essendo un titolo che si consegue dopo uno
specifico corso previsto dall'ordinamento universitario, può essere
considerato come un vero e proprio corso di istruzione universitaria e
quindi beneficia della detrazione IRPEF del 19%.
Detrazione del 36%: su tutte le parti comuni
del condominio.
L'Agenzia
delle Entrate, con parere n. 2010/8934 del 3 febbraio 2010 (pubblicato
sul sito www.anaci.it), ha confermato
l'applicabilità della detrazione fiscale del 36% per gli interventi di
recupero edilizio eseguiti su tutte le parti comuni condominiali. Nello
specifico, l'Agenzia ha precisato che l'agevolazione trova applicazione
non solo sulle parti comuni indicate al numero 1) del suddetto art. 1117
del codice civile (ad esempio tetti, scale, portoni, androni e cortili)
ma anche su quelle indicate:
- al numero 2), che cita i locali per i servizi in
comune (portineria, locale caldaia, etc.);
- al numero 3), che cita gli impianti (ascensori,
tubature, impianto elettrico, etc.).
Società di persone e associazioni:
utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute del socio
Con Circolare 23
dicembre 2009 n.56 l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che le società di persone e le associazioni
professionali possono utilizzare in compensazione le ritenute alla fonte
IRPEF per la parte residua, una volta operato lo scomputo dal debito
IRPEF dei soci o associati. Tuttavia, per l'utilizzo in compensazione
del credito relativo alle ritenute, è necessario l'espresso assenso del
socio o associato attraverso un atto a rilevanza giuridica con data
certa (ad esempio, una scrittura privata autentica) o espresso nell'atto
costitutivo. La
Risoluzione 11 febbraio 2010, n. 6, dell'Agenzia delle
Entrate ha istituito il codice tributo "6830" che le
società di persone, le imprese familiari, gli studi associati e gli
altri soggetti di cui all'art. 5, TUIR, possono utilizzare per procedere
alla compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi utilizzando
il credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci.
Ravvedimento operoso meno caro: interessi legali all’1%
L’Amministrazione Finanziaria con
una disposizione contenuta nell’articolo 1, del Decreto del
Ministero dell’Economia del 4 Dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 291 del 15 Dicembre 2009, ha ridotto di due
punti percentuali la misura degli
interessi legali, portandola dall’attuale 3 per cento all’1 per cento
con decorrenza
dal 1° gennaio 2010.
Tale disposizione renderà pertanto meno oneroso la regolarizzazione di
omessi versamenti tramite la procedura del ravvedimento operoso.
Cassazione: pagamenti con cassa negativa
La Corte di
Cassazione con la sentenza n. 24509, depositata il 20 novembre 2009
ha stabilito che in caso di pagamenti effettuati in contanti con
il saldo cassa negativo è lecito ritenere che gli stessi derivino da
ricavi non dichiarati. I giudici hanno altresì sottolineato che
tale situazione, in presenza di spese superiori agli introiti, oltre a
costituire un'anomalia contabile, presume l'esistenza di ricavi pari
almeno al disavanzo.
Dal 2010 i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
crediti iva per importi superiori a 15mila Euro devono presentare la
dichiarazione Iva, dalla quale emerge il credito, munita di visto di
conformità. I professionisti a ciò incaricati dovranno effettuare
solo i controlli formali: la regolare tenuta e conservazione delle
scritture contabili obbligatorie Iva, la corrispondenza dei dati tra
contabilità e dichiarazione e rispetto alla documentazione
originaria. Non si dovrà entrare nel merito dell’inerenza della
spesa all’attività svolta.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
Periodi d'imposta
accertabili fino
al 31 dicembre 2009
Entro la fine anno scatta la decadenza per i periodi
di imposta accertabili. La decadenza del periodo di accertamento scatta
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, o, in caso di omessa presentazione, il quinto anno
successivo. Dopo il 31 dicembre 2009, l’amministrazione non potrà più
accertare le dichiarazioni presentate nell’anno 2005 (annualità 2004),
ovvero al 2004 (annualità 2003) in caso di omessa presentazione, ed
anche di quelle presentate nel 2003 (annualità 2002), o 2002 (annualità
2001) per i soggetti che non hanno usufruito del condono, per i quali
era stata prevista una proroga di due anni per i controlli.
Rimborso IRAP
Agenti e Rappresentanti di Commercio
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
definitivamente chiarito che anche per gli agenti e rappresentanti di
commercio, stante la particolare natura del reddito da essi prodotto,
deve ritenersi inapplicabile l'IRAP quando privi di autonoma
organizzazione, la cui sussistenza è da verificare sulla base degli
stessi criteri definiti per i professionisti
(Cassazione, sent. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26.05.2009).
Alla luce di questo univoco orientamento
giurisprudenziale è pertanto possibile richiedere il rimborso dell'IRAP
indebitamente versata negli ultimi 4 anni, instaurando il contezioso
tributario.

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30/07/2010 |
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