Dott. Enrico Nesti

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Enrico Nesti

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PILLOLE DI NOVITA' FISCALI

Dott. Enrico Nesti  Nuovo termine di presentazione della dichiarazione Imu

Il decreto n. 35/2013 cosidetto "sblocca debiti" ha apportato varie novità in materia tributaria. Una delle più significative prevede che la dichiarazione Imu non dovrà più essere presentata entro i 90 giorni successivi alla data in cui si sono verificate le variazioni rilevanti, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo. Di fatto, quindi, come avveniva per l'ICI, si avrà maggior tempo per adempiere all'obbligo e la scadenza, da mobile, diventa fissa.

Dott. Enrico Nesti  Contributi INPS artigiani e commercianti

A decorrere dal 01.01.2013 l'INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati ed importi utili per il pagamento dei contributi fissi dovuti sia da Artigiani sia da Commercianti, indipendentemente dal fatto che l'attività sia svolta sotto forma di impresa individuale, impresa familiare, società di persone o di capitale. Per poter effettuare il pagamento dei contributi fissi, quindi, la cui prima scadenza è il 16.05.2013, occorre che ciascun soggetto tenuto al versamento provveda individualmente tramite il proprio PIN rilasciato dall'INPS, a scaricare i modelli attraverso il sito INPS (www.inps.it)

Dott. Enrico Nesti  P.E.C. obbligatoria per le imprese individuali

Tutte le imprese individuali, entro il 30.06.2013 dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al Registro Imprese cui sono iscritte, attraverso l'invio telematico di una pratica Comunica In mancanza di tale comunicazione la Camera di Commercio provvederà a sospendere l'impresa fino ad avvenuta comunicazione.

Dott. Enrico Nesti  Dichiarazioni di successione senza certificati catastali

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 11 del 13 febbraio 2013, ha precisato che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate ed i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali", in osservanza al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nella parte in cui prevede, per tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, il divieto di richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati, qualora sia possibile acquisire direttamente, presso le amministrazioni certificanti, le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive o qualora sia possibile accettare delle autocertificazioni.

Dott. Enrico Nesti  Nuove regole di pagamento nelle transazioni commerciali

Dal 01.01.2013, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012, in ogni transazione commerciale intercorsa tra imprese e/o imprese e/o professionisti, si avrà l'automatica decorrenza degli interessi moratori (8% + tasso BCE), dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento o, in alternativa, dopo 30 giorni dal ricevimento dei beni/prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura/richiesta di pagamento o quando quest’ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci/prestazione di servizi. La citata decorrenza è derogabile solo in casi particolari individuati dal decreto e comunque previsti contrattualmente.

Obbligo contratto scritto nelle transazioni agro-alimentari

Dal 24 ottobre 2012, è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 62 del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012, che novella la regolamentazione delle transazioni attuate da operatori economici nella filiera agroalimentare. La nuova disciplina che trova attuazione con apposito decreto attuativo del 19.10.2012 emanato dal Ministero delle politiche agrarie e forestali, prevede numerose novità anche in ambito della fatturazione da parte di detti operatori - 01/11/2012

Consultazione gratuita Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un Comunicato Stampa del 26 ottobre 2012, ha reso noto che, a partire dal 1° gennaio 2013, il Ministero medesimo, d'intesa con il Ministero della Giustizia e con l'apporto dell'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, metterà a disposizione gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel medesimo formato autentico dato alle stampe e pertanto, sul sito Internet dedicato alla Gazzetta Ufficiale, sarà possibile consultare liberamente le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire dal 1946 - 01/11/2012
Nullo l'avviso di accertamento senza firma

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17400 pubblicata il giorno 11 ottobre 2012, a seguito di un ricorso di un contribuente dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale di Bari, dove si impugnavano due avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap per mancanza di valida sottoscrizione, ha disposto l'annullamento degli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/73. Si ricorda che tale articolo dispone che l'avviso è nullo se “non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”.

Assicurazione obbligatoria professionisti

Il Consiglio dei Ministri del  3 agosto 2012, approvando la riforma degli Ordini Professionali, ha disposto la proroga ad agosto 2013, per l'entrata in vigore della disposizione che prevede per tutti i professionisti iscritti ad un Albo e/o Ordine Professionale, la stipula di un idonea assicurazione R.C. a tutela di eventuali danni arrecati ai clienti. L'obbligo è contenuto nell'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 138/2011 (manovra di ferragosto 2011). Tale norma impone un obbligo giuridico per l'iscritto all'Ordine professionale, e come tale, la violazione costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico.

Movimentazioni bancarie non giustificate = ricavi in nero

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4688 del 23 marzo 2012 ha riconosciuto legittimo l'accertamento effettuato dall'Amministrazione Finanziaria sulla base delle presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie del contribuente.
Secondo tali presunzioni devono essere considerati come ricavi i versamenti ed i prelevamenti dei quali il contribuente non riesca a dare adeguata giustificazione.
In particolare, ogni accredito nel conto corrente bancario equivale a ricavo che aumenta il reddito, in mancanza di prova contraria. Inoltre, anche i costi relativi ad acquisti non documentati devono considerarsi ricavi operando la presunzione di operazioni non fatturate.
I versamenti, quindi, che non trovano riscontro in contabilità devono, secondo la conclusione della Suprema Corte, essere pienamente tassati quali ricavi - 07/04/2012

TIA esclusa da applicazione dell'IVA

La Corte di Cassazione con due recenti sentenze  (la n. 3294 del 2 marzo 2012 e la n. 3756 del 9 marzo 2012) ha sancito la non assoggettabilità ad IVA della tariffa d'igiene ambientale (c.d. TIA1) in quanto, questa, risulta un'entrata di natura tributaria. L'effetto di tali sentenze potrebbe essere quello di eliminare definitivamente qualunque dubbio sulla applicabilità dell'IVA alla TIA1, consentendo quindi agli utenti di richiedere il rimborso dell'IVA indebitamente applicata sulle bollette o fatture relative alla TIA1.

In caso di mancato rimborso spontaneo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 2064 del 28 gennaio 2011) hanno confermato che competente alla cognizione della lite per il recupero dell'IVA è il giudice ordinario e non le commissioni tributarie.

Doppia contribuzione separata per soci-amministratori di SRL

La Corte Costituzionale con sentenza n. 15 del 26.01.2012 ha confermato la legittimità della norma di interpretazione autentica introdotta nel 2010 dalla  “Manovra correttiva”, relativa l’obbligo di doppia contribuzione (IVS commercianti e Gestione separata) in capo ai soci lavoratori ed amministratori di srl commerciale. br />
La Corte mettendo fine alla dibattuta questione, ha dichiarato la piena conformità dell’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 alle norme costituzionali nonché alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sancendo così l’obbligo, per il socio lavoratore di una srl che, nel contempo, sia anche amministratore, di iscriversi e di versare i contributi previdenziali sia alla Gestione commercianti che alla Gestione separata.

Ancora possibili i versamenti e prelevamenti sopra € 1.000

L'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con la Circolare n. 46 dell'11 gennaio 2012 ha chiarito che, anche a seguito dell'introduzione del limite dei 1.000 Euro per l'uso del contante (articolo 12 del Decreto "salva Italia"), devono essere considerati legittimi i versamenti ed i prelevamenti bancari in contanti di importo superiore ai 1.000 Euro, effettuati dai titolari di conti correnti o di libretti di deposito.

In questi casi, infatti, mancherebbe il presupposto del trasferimento di denaro contante ad un terzo, in quanto il denaro rimarrebbe sempre nella disponibilità del soggetto che effettua l'operazione.

Nuovo tasso interessi legali dal 01/01/2012

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, stata fissata la nuova misura del saggio degli interessi legali, che salirà di un punto percentuale, dall'attuale 1,5 % al 2,5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

La variazione del tasso d'interesse avrà effetti in ambito fiscale soprattutto per quanto riguarda le determinazione delle somme da versare a titolo di ravvedimento operoso. Tali somme, infatti, comprendono anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento e fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Nuovo limite di tracciabilità dei pagamenti

Il D.L. 201/2011 (decreto "salva Italia"), con decorrenza dal 6 dicembre 2011 ha abbassato il limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro. Le spese oltre tale soglia, dunque, non potranno essere effettuate in contanti.
Entro il 31 dicembre 2011, poi, dovranno essere estinti i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro.

ndagini bancarie: valgono le presunzioni per tutti i contribuenti

La Corte di Cassazione con sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011, ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento effettuato sulla base della presunzione (applicata ad una persona fisica che non esercitava nè attività di lavoratoro autonomo nè d'impresa) che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito.

E' stato, pertanto, respinto il ricorso presentato da un contribuente estraneo, appunto, alle categorie suddette (amministratore di azienda legato ad essa da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) a cui era stato notificato un avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito dichiarato e, in particolare, veniva accertato un maggior reddito di lavoro autonomo, sulla base degli ingenti versamenti riscontrati su due conti correnti bancari a lui intestati.

Secondo la Suprema Corte, le norme sull'attività di accertamento hanno portata generale e, pertanto, riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, indipendentement dalla natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengono. Lo stesso principio è applicabile anche per le norme che prevedono delle presunzioni in materia.

Indetraibile l'IVA delle fatture in fotocopia

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13943 del 24.06.2011 ha stabilito che le fatture di acquisto debbano essere conservate in originale e, in caso di perdita, su rilievo dell'Amministrazione Finanziaria spetta al contribuente provare la forza maggiore che ha determinato lo smarrimento. In difetto dell'originale l'IVA delle stesse si ritiene indetraibile. - 28/07/2011 : Fonte  Eutekneinfo

Variazione del luogo delle scritture contabili: soggetti obbligati

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65 del 14 giugno 2011 ha ricordato che, in caso di variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili per cambiamento del proprio consulente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, è il contribuente ad essere tenuto a dichiarare all'Agenzia, entro 30 giorni, la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Il depositario che cessa dall'incarico, quindi, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione, e può richiedere che il contribuente fornisca la prova dell'avvenuta presentazione dei modelli per la dichiarazione della variazione.
Se il depositario non riesce ad avere conferma dell'avvenuta comunicazione della variazione, può egli stesso comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione del rapporto di deposito e la riconsegna delle scritture contabili al contribuente, allegando una copia del verbale di riconsegna delle scritture medesime.

L'Agenzia ha, altresì, precisato che il depositario può effettuare analoga comunicazione nel caso in cui non abbia potuto riconsegnare le scritture contabili al contribuente, indicandone le motivazioni.

Imprese in perdita: due anni di perdita accendono la spia per il monitoraggio.

Con la Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce la precisazione che saranno sottoposte a monitoraggio sistematico le imprese che dichiarano, ai fini delle imposte sui redditi, perdite per almeno due esercizi consecutivi. Non saranno soggette a monitoraggio, invece, le imprese che dichiarano perdite determinate da compensi erogati ad amministratori e soci e quelle che deliberano e interamente liberano, nello stesso periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali. - 28/02/2011 : Fonte  Il Sole24Ore

Operazioni intra-UE: verificabili i soggetti autorizzati.

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il servizio che permette di consultare le partite IVA degli operatori intracomunitari già in possesso dei requisiti per accedere a VIES al 30 gennaio 2011.

Con il Comunicato stampa del 1° febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito internet, il servizio che consente di consultare preventivamente l’elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risultano già in possesso dei requisiti per essere incluse nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (c.d. “VIES”). Inserendo il numero della partita IVA da verificare, il servizio evidenzia se l’operatore indicato ha già i requisiti di inclusione. Gli operatori che risultano già essere in possesso dei requisiti non devono fare nulla, in quanto rientreranno automaticamente nel VIES quando, a fine febbraio, dall’archivio verranno effettivamente eliminati i non autorizzati.

Dichiarazione di svolgimento operazioni intracomunitarie

Per svolgere operazioni intracomunitarie è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di volontà e ottenere il silenzio assenso. Per contrastare il fenomeno delle frodi Iva è diventato operativo il sistema Vies (anagrafe delle partite Iva comunitarie). Per coloro che iniziano l’attività sarà necessario compilare, nei modelli AA7 o AA9, i quadri relativi alle operazioni intracomunitarie, indicando l’ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie. Rientrano automaticamente nel sistema Vies, invece, coloro che nel 2009 e nel 2010 hanno presentato i modelli Intrastat e la dichiarazione annuale Iva per l’anno 2009. Per tutti gli altri, che intendano effettuare operazioni intracomunitarie, sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di volontà ad effettuare tali operazioni, con la presentazione di un’istanza in carta libera. Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione l’operatore verrà inserito nel sistema Vies secondo la regola del silenzio assenso. La presentazione dell'istanza può essere eseguita anche per posta raccomandata - 26/01/2011 : Fonte  Fisco Oggi

Inps: avviso bonario e avviso di addebito

Nella circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 l'INPS ha  illustrato le modalità di riscossione in vigore dal 1° gennaio 2011, precisando che l’Iistituto continuerà ad avvalersi dell’avviso bonario per richiedere il pagamento delle somme dovute, prima dell’emissione dell’avviso di addebito. Quest’ultimo, infatti, sarà emesso qualora il contribuente non provveda al pagamento nei termini previsti dall’avviso bonario. L’avviso di addebito conterrà l’intimazione al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, trascorsi i quali l’agente della riscossione potrà procedere all’esecuzione forzata. Contro l’avviso di addebito potrà essere fatta opposizione entro 40 giorni dalla notifica, dinanzi al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede Inps che ha emesso l’avviso di addebito. - 31/12/2010 : Fonte  Italia Oggi

Contribuenti minimi: le perdite non si perdono nel caso di successiva fuoriuscita del regime

L'Agenzie delle Entrate con la Risoluzione 123/E del 30 novembre 2010 fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle perdite che sono state generate nel corso dell'applicazione del regime dei minimi. In particolare, la Risoluzione chiarisce che i contribuenti che escono dal regime dei minimi, a seguito dell'acquisto di un immobile di valore superiore ai 15mila euro possono dedurne il costo per una durata massima di  5 anni, a partire dall'anno in cui tale spesa è stata sostenuta, anche se la sua incidenza determinerà una perdita. Resta fermo che, la possibilità di portare le perdite in diminuizione del reddito, non vale più per gli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2010 - 05/12/2010 : Fonte  IlSole24ore

Comunicazione black list: obbligo esteso anche alle prestazioni di  servizi non territoriali.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 53 del 21.10.2010  ha precisato che con il D.M. 05.08.2010 è stato esteso l’obbligo di comunicazione black list anche alle prestazioni di servizi escluse da IVA per mancanza del requisito della territorialità ed effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici “black list” a partire dal 1° settembre 2010 - 28/10/2010

Esenzione dall'IRAP per i piccoli imprenditori.

La Corte di Cassazione con tre sentenze del 13 ottobre 2010 ha statuito l'esenzione dall'IRAP di artigiani, tassisti e coltivatori diretti, privi di autonoma organizzazione e qualificati come piccoli imprenditori. Lo studio, specializzato in contenzioso tributario, si rende disponibile a coloro che intendono avviare la procedura per il recupero dell'imposta pagata negli ultimi 48 mesi - 16/10/2010

Le targhe degli studi professionali non sono soggette all'imposta sulla pubblicità.

La V sezione tributaria della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 16722 del 16 luglio 2010, ha fatto luce sull’assoggettamento all’imposta di pubblicità delle targhe indicanti lo studio del professionista.
La Suprema Corte nei motivi della decisione traccia la disciplina applicabile alle targhe di studi professionali, interpretando la normativa italiana alla luce di quella comunitaria, sancendone l'esclusione dall'assoggettamento all'imposta - 17/09/2010

Rimborso Irap per i piccoli imprenditori

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 24 giugno 2010, che ha riconosciuto la possibilità di non versare l’Irap per un elettricista, ha aperto la strada all’ipotesi di esclusione dall’Irap per tutti i piccoli imprenditori. Da qui la necessità di compiere una serie di valutazioni circa la convenienza ad attivare una procedura di rimborso per l'imposta pagata negli ultimi 48 mesi. Lo Studio Nesti già specializzato nel rimborso IRAP di professionisti e agenti, si rende disponibile per coloro che intendano attivare la procedura.

I verbali senza l’indicazione delle ispezioni non causano la nullità dell’accertamento

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3569 del 2010, i verbali di verifica che non indicano le ispezioni e le rilevazioni effettuate non costituiscono causa di nullità del successivo accertamento, ma possono rilevare per mettere in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze acquisite a seguito delle investigazioni dei verbalizzanti.
Fonte: Il Sole 24 Ore

Detraibili le spese di iscrizione al dottorato di ricerca

L'Agenzia delle Entrate si è espressa con Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11 in merito alla possibilità di detrazione del 19% dall'IRPEF per le spese di iscrizione a un dottorato di ricerca. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il dottorato di ricerca, essendo un titolo che si consegue dopo uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario, può essere considerato come un vero e proprio corso di istruzione universitaria e quindi beneficia della detrazione IRPEF del 19%.

Società di persone e associazioni:  utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute del socio

Con Circolare 23 dicembre 2009 n.56 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società di persone e le associazioni professionali possono utilizzare in compensazione le ritenute alla fonte IRPEF per la parte residua, una volta operato lo scomputo dal debito IRPEF dei soci o associati. Tuttavia, per l'utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute, è necessario l'espresso assenso del socio o associato attraverso un atto a rilevanza giuridica con data certa (ad esempio, una scrittura privata autentica) o espresso nell'atto costitutivo. La Risoluzione 11 febbraio 2010, n. 6, dell'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6830" che le società di persone, le imprese familiari, gli studi associati e gli altri soggetti di cui all'art. 5, TUIR, possono utilizzare per procedere alla compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi utilizzando il credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci.

Rimborso IRAP Agenti e Rappresentanti di Commercio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che anche per gli agenti e rappresentanti di commercio, stante la particolare natura del reddito da essi prodotto, deve ritenersi inapplicabile l'IRAP quando privi di autonoma organizzazione, la cui sussistenza è da verificare sulla base degli stessi criteri definiti per i professionisti (Cassazione, sent. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26.05.2009).

Alla luce di questo univoco orientamento giurisprudenziale è pertanto possibile richiedere il rimborso dell'IRAP indebitamente versata negli ultimi 4 anni, instaurando il contezioso tributario.

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